Esclusi dai bandi operatori che hanno commesso gravi violazioni contributive. In fase esecutiva vigilanza affidata al responsabile unico del procedimento
Anche il nuovo Codice degli appalti pubblici, approvato con Dlgs 36/2023 e relativo a bandi pubblicati dopo il 1° luglio scorso, pone come condizione per l'aggiudicazione dell'appalto e per la sua corretta esecuzione la scrupolosa osservanza delle norme di tutela del lavoro con specifici richiami alla salute e sicurezza, al trattamento economico ed alla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori.In merito alla salute e sicurezza sul lavoro, il nuovo codice già dalla fase di fattibilità e di progettazione, nell'individuare i contenuti del documento di fattibilità Pfte (articolo 41, Allegato I.7) stabilisce che il Piano di sicurezza e coordinamento debba contenere le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e tra i contenuti minimi individua la stima sommaria dei costi della sicurezza in conformità a quanto previsto dall'allegato XV del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro).Tra i requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti, (articolo 94, All. II.10) il codice in esame esclude l'operatore che ha commesso, tra l'altro, violazioni gravi definitivamente accertate, relative ai contributi previdenziali, intendendo per tali quelle ostative al rilascio del Durc, per un importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.
Sempre in fase di aggiudicazione l'articolo 108 del codice, oltre a stabilire i principi in materia di parità di genere, richiede nell'offerta dell'operatore, a pena di esclusione, che siano indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non ammettendo giustificazioni, in base al successivo articolo 109, ove vengano ritenuti incongrui. Lo stesso codice (articolo 6, Allegato I.2) affida al Rup (Responsabile unico del procedimento), per la fase dell'esecuzione dell'appalto, la vigilanza del rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori e (articolo 114), avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione, previsto dall'articolo 92 del Testo unico, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni ed «accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate».
Sarà specificamente compito della direzione dei lavori (articolo 114, Allegato II.14) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti.L'articolo 119, comma 17, nel consentire il subappalto, richiama l'attenzione della stazione appaltante perché tenga conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare e di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Compito che il codice (All. I.2) affida al Rup insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.Appare evidente che una scrupolosa e puntuale applicazione anche delle disposizioni sopra riepilogate, dettate dal nuovo Codice, dovrebbe scongiurare o contenere sin dall'origine, occasioni o procedure di lavoro cause di tanti infortuni, mortali e non, che stanno interessando i cantieri in questo periodo di forte ripresa.
(Fonte: ilsole24ore.com)