Da giovedì 5 ottobre la chance online per l’annullamento delle scelte effettuate. L’ok all’istanza determina la riduzione dell’importo fruibile in compensazione
Al debutto la possibilità di annullare l’opzione per la compensazione o la cessione a terzi dei crediti acquisiti tramite cessione del credito o lo «sconto in fattura» e ancora presenti nel proprio cassetto fiscale. Da giovedì 5 ottobre, infatti, i cessionari/fornitori potranno modificare la scelta già effettuata nella «Piattaforma cessione crediti». Per quanto riguarda, invece, l’annullamento dello spalma-crediti oggi è già possibile inviare la pec di annullamento dell’opzione effettuata, ma per l’annullamento tramite la suddetta piattaforma il provvedimento delle Entrate del 22 settembre 2023, n. 332687 non ha previsto una data di messa a disposizione di questa funzionalità.
Una volta acquisito il credito, tramite cessione o «sconto in fattura», i “cessionari e i fornitori devono preventivamente confermare l’opzione effettuata nella «Piattaforma cessione crediti». Inoltre, per i crediti acquisiti dal 1° maggio 2022, devono comunicare, in qualsiasi momento (anche il giorno stesso dell’utilizzo del credito), la «scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale» (punti 5.2 e 6.4 del provvedimento 3 febbraio 2022, n. 35873). Naturalmente, vanno rispettati i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento della rata stessa.
Anche se il punto 6.4 del provvedimento 3 febbraio 2022, n. 35873, parla ancora di «scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale», dal 5 ottobre 2023, i cessionari e i fornitori dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (cosiddetti «crediti tracciabili»), che «hanno optato per la fruizione in compensazione» degli stessi, potranno chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate”, tramite la «Piattaforma cessione crediti». L’annullamento andrà effettuato direttamente dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti (non tramite intermediario), utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile dal 5 ottobre 2023. L’accoglimento della richiesta di annullamento comporterà, naturalmente, la riduzione del credito fruibile in compensazione e la conseguente riattivazione della facoltà di cessione. La richiesta sarà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.
Anche il punto 2.1 del provvedimento del 18 aprile 2023, n. 132123, prevede che l’opzione per la ripartizione decennale dei crediti presenti nei cassetti fiscali sia «irrevocabile» (lo stesso la «Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti»), ma sono arrivate all’agenzia delle Entrate molte richieste di chiarimenti da parte dei fornitori e dei cessionari, titolari dei crediti, «che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni», pertanto, l’agenzia, con il provvedimento del 22 settembre 2023, n. 332687, ha consentito di inviare una richiesta di “annullamento delle comunicazioni” già inviate, tramite la «Piattaforma cessione crediti» (direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti). Prima dell’attivazione della funzionalità telematica tramite la suddetta «Piattaforma cessione crediti», la richiesta può essere effettuata tramite il modello denominato «Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui», allegato al provvedimento, compilato e sottoscritto con firma autografa dal titolare del credito (con allegata la copia del documento di identità) o sottoscritto digitalmente. Il modello va inviato via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
(Fonte: ilsole24ore.com)