Nella super circolare dell'Agenzia delle Entrate, tutto quello che serve sapere (e avere) per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e utilizzare le detrazioni al 110%
È decisamente corposa la sezione che l’Agenzia delle Entrate ha dedicato al Superbonus nella Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E. Come per gli altri bonus edilizi, il Fisco ha fornito tutte le indicazioni relative ai principali documenti di prassi da raccogliere, alle detrazioni e ai crediti e a tutti gli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.
Ricordiamo che il D.L. n. 34/2020, all’art. 119, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica e antisismici nonché di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus). Le disposizioni hanno affiancato quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici (Sisma bonus - art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus - art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013), i cui chiarimenti di prassi devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo.
In riferimento alle spese sostenute nel 2022, la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. La detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70mila euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i CCNL del settore edile. La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono:
Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”), che riguardano:
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente può comunque beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine. Sono esclusi dal Superbonus gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti e professioni.
Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
La possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi “trainanti” nei casi sopra rappresentati è, invece, esclusa per le spese sostenute per gli interventi “trainati” quali installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo art. 119 del decreto decreto legge n. 34 del 2020.
È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per:
Sono ricompresi tra gli interventi “trainanti”:
Sono interventi “trainati”, in quanto eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica chee assicurano nel loro complesso il miglioramento di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta:
Le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Sono detraibili al 110% le spese sostenute per:
Non è agevolabile il compenso straordinario dell’amministratore di condominio, tranne nel caso in cui sia nominato, ad esempio, responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1, lett. c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tal caso, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili.
Come ricorda il Fisco, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus generalmente non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In questi casi possono optare, ai sensi dell’art. 121 del D.L. Rilancio, dello sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
I limiti di detrazione e di spesa ammessi al Superbonus variano non solo a seconda della tipologia dell’intervento “trainante” e/o “trainato” realizzato, ma anche a seconda della tipologia di edificio oggetto dei lavori. Per ogni intervento “trainante” e “trainato” sono previsti limiti di spesa o detrazione.
In particolare, per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi “trainati” finalizzati al risparmio energetico, va precisato che le norme di riferimento individuano in alternativa:
Per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
L’importo massimo di detrazione spettante, relativo ai singoli interventi agevolabili, deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno oggetto dell’intervento e, pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condòmino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. del codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
Nel caso in cui gli interventi agevolati comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Il periodo di imposta va calcolato, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, tenendo conto della data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.
Qualora siano realizzati interventi ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50%. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione del 110%, eccetto eventuali indennizzi assicurativi corrisposti a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
Qualora per il medesimo intervento sia possibile astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di altre misure agevolative come, ad esempio, Ecobonus, Bonus facciate o Sisma bonus, il contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in relazione alla stessa.
A titolo esemplificativo, gli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus possono rientrare anche tra le agevolazioni previste per la riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, o per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR; in tali casi, il contribuente deve scegliere l’agevolazione di cui intende beneficiare in quanto non può avvalersi contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.
Al contrario, qualora, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Il Fisco precisa che per le spese sostenute in relazione agli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici e sia di quella del 19% per cento di cui all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo eccedente.
Ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, i soggetti che sostengono spese per gli interventi rientranti nel Superbonus possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
In linea generale, anche ai fini del Superbonus, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per altre agevolazioni quali Eco bonus, Bonus facciate o Sisma bonus, oltre a quelli specificatamente previsti dalla norma, comprendenti:
Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all'atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010. A tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto.
In sostanza, il Superbonus non può essere disconosciuto nell'ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale sono riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta. La ripetizione del bonifico non è necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura.
Qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico il Superbonus spetta solo se il contribuente sia in possesso dI una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Dal 12 novembre 2021, è stato esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Il visto di conformità è rilasciato, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario inoltre richiedere:
Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.
Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63 del 2013. In particolare, si tratta:
È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle disposizioni di cui al d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dai d.m. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020. Non va, invece, attestata, ai fini del Superbonus, nonché dell'opzione di cui all’art. 121, la congruità delle spese sostenute per l’acquisto delle case antisismiche atteso che, in tale ipotesi, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati.
Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza:
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato) attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. L’asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 del TUE. La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni determina la decadenza dal beneficio. Il rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.
Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.
(Fonte: lavoripubblici.it)