Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 153 del 2 luglio 2024, è stato pubblicato il decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione”, entrato in vigore il 3 luglio 2024.
Il provvedimento nasce dalla necessità di definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei.
Di seguito, una prima analisi dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Articolo 2- Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei
Per quanto di stretto interesse, l’articolo 2 individua misure urgenti volte a garantire la celere realizzazione di interventi di riqualificazione sismica sugli edifici pubblici presenti nell’area dei Campi Flegrei, nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari.
A tal fine, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, è prevista la nomina di un Commissario straordinario, dotato dei compiti e delle funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, del dl. n. 77/2021 (comma 1).
Si tratta, in particolare, di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché di poteri di deroga, mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
L’adozione delle ordinanze necessita della previa intesa con la regione Campania, ed è autorizzata la possibilità di derogare – nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell’intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma – alle previsioni che impongono la previa autorizzazione della Cabina di regia per il PNRR ove non vi sia stata previa autorizzazione del CDM per atti che riguardino la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale.
Il Commissario, in carica fino al 31 dicembre 2027, predispone e cura l’attuazione di due tipologie di programmi di interventi urgenti, destinati:
– alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell’area dei Campi Flegrei, dando priorità all’attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità;
– ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell’area dei Campi Flegrei (commi 2 e 4).
Al medesimo Commissario è, inoltre, demandata l’attuazione, con i poteri derogatori di cui sopra, degli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti oppure avviati e trasferibili (commi 13 e 14).
Articolo 3 – Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l’attuazione degli interventi nell’area dei Campi Flegrei
L’articolo 3 reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l’attuazione degli interventi nell’area dei Campi Flegrei.
In particolare, si prevede che gli interventi di cui all’articolo 2 siano dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e che, ove occorra, costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 1).
In ragione di ciò, si prevede che alle relative procedure di progettazione e realizzazione si applichino, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (che prevedono, tra l’altro, il ricorso alla procedura negoziata senza bando, con invito a cinque operatori, nonché la possibilità dell’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica).
È, altresì, ammessa la deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, con riferimento:
1) all’articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
2) all’articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
3) all’articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all’articolo 140, comma 7 (comma 2).
Da ultimo, tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto dall’articolo 126 del codice appalti e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro (comma 3).
Articolo 4 – Misure urgenti per assicurare la continuità dell’attività scolastica
Per quanto di interesse, l’articolo 4 prevede che, al fine di assicurare la continuità dell’attività scolastica, il Commissario straordinario provveda, con i poteri e le modalità previste all’articolo 2, all’esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l’anno 2024.
Si allega il testo del decreto-legge, che inizierà l’iter della sua conversone in Parlamento.
Allegato:
(Fonte: ance.it)